Articolo 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

        1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.